Rientra, infatti, nel contratto di parcheggio a pagamento l’obbligo di custodia del mezzo e, qualsiasi clausola che dovesse prevedere un esonero di responsabilità, sarebbe da considerarsi abusiva.
Secondo la Suprema Corte, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile al caso di specie e, quindi, a verificare se sussista o meno l’obbligo di custodia in capo alla società che gestisce il parcheggio, è necessario fare riferimento alla funzione alla quale assolve il contratto di parcheggio e, quindi, al legittimo affidamento generato in capo all’automobilista.
Secondo la Corte di Cassazione l’offerta contrattuale formulata attraverso la predisposizione di un’area recintata di parcheggio meccanizzato a pagamento ingenera in chi accetta l’offerta l’affidamento che in questa sia compresa anche la custodia del veicolo e, di conseguenza, deve ritenersi pacifico che l’obbligazione della custodia del mezzo sia ricompresa nel contratto di parcheggio.
Anche qualora, fossero apposti cartelli o clausole unilateralmente predisposti sui biglietti ritirati all’entrata secondo i quali il gestore è esonerato da responsabilità, esse sono da considerarsi abusive, in quanto non solo lesive dei diritti dei consumatori ma anche non oggetto di specifica trattativa individuale.
(*) Autore
avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.
Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.
Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.
Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.
Presidente Nazionale Associazione "Dalla Parte del Consumatore".
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